ExtraUE: sanabile anche lo straniero già titolare di un permesso di soggiorno
A cura della redazione

Il Ministero dell’interno, con la nota 12/09/2012 n.7809, ha precisato che la procedura di emersione di cui al DLgs 109/2012 potrà essere attivata anche nei confronti dei lavoratori extracomunitari già titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi che non autorizzano lo svolgimento di attività lavorativa o autorizzati a permanere in Italia per un periodo temporale delimitato, quali ad esempio il permesso di soggiorno ex art. 31 T.U. immigrazione.
In merito alla valutazione dei motivi ostativi, le Questure accerteranno i casi di esclusione dalla sanatoria tenendo conto di quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 172/2012 in merito alla valutazione della pericolosità sociale degli stranieri condannati per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p., I giudici della Consulta in particolare hanno ritenuto che l’eventuale sussistenza di una condanna per i reati inquadrabili nel predetto articolo, non determina alcun automatismo ostativo, non essendo da sola sufficiente ad esprimere un giudizio di pericolosità, ma deve essere valutata tra gli elementi che possono considerarsi ai fini della formulazione di un più ampio quadro personale, idoneo a suffragare la valutazione che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza per lo Stato.
Il Ministero dell’interno segnala inoltre che i lavoratori stranieri che richiedono il permesso di soggiorno in seguito all’esito favorevole della procedura di emersione non sono tenuti a stipulare l’accordo di integrazione essendo tale adempimento previsto solo per gli stranieri che fanno il primo ingresso in Italia a partire dal 10 marzo 2012. E’ invece dovuto il contributo di soggiorno (da 80 a 200 euro in base alla durata del permesso) ai sensi del DM 6/10/2011.
Infine la nota ministeriale evidenzia che nei confronti del datore di lavoro non sono previste conseguenze a livello penale e amministrativo se l’esito negativo della procedura di emersione è dipeso da cause indipendenti dalla sua volontà o da situazioni non ascrivibili alla sua condotta (ad esempio: decesso o uscita dall’Italia dello straniero). Invece nei confronti del lavoratore, se la procedura non andrà a buon fine, sarà adottata la procedura di allontanamento.
Riproduzione riservata ©