Sulla G.U. n. 141/2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 11/05/2018 n.71 che, attuando la direttiva UE/2016/801, rivede la disciplina relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.

In merito agli ingressi e ai soggiorni per ricerca, viene prevista la possibilità di convertire il permesso di soggiorno in lavoro. Questa facoltà viene riconosciuta allo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l’attività di ricerca, alla scadenza del permesso di soggiorno per ricerca. Allo stesso soggetto viene anche riconosciuta la facoltà di iscriversi presso i Centri per l’impiego e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a 9 e non superiore a 12 mesi al fine di cercare un’occupazione oppure avviare un’attività in proprio purché coerente con quella di ricerca completata.

Il decreto legislativo inoltre modifica l’art. 39 del T.U. immigrazione estendendo il diritto allo studio allo straniero. In particolare non è più solo limitato all’accesso all'istruzione universitaria, ma viene esteso anche ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore e ai corsi degli istituti tecnico superiore e alla formazione superiore.

Infine viene introdotto il nuovo art. 39-bis.1, secondo cui, in presenza dei requisiti reddituali e fermo restando l’obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo  livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso  di  soggiorno  per studio,  possa dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di  attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego e  richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non  superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso  formativo completato.

Se sussistono i requisiti lo straniero può anche richiedere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.