L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 19/04/2017 n. 3464, ha fornito alcune indicazioni operative agli Sportelli Unici per l’immigrazione, in merito alla corretta applicazione dei nuovi artt. 24 (lavoro stagionale) e 27-quinquies (trasferimento intra-societario) del T.U. immigrazione, tra le quali che il nulla osta viene rifiutato se nei confronti del datore di lavoro richiedente è stato adottato un verbale di accertamento che rileva la violazione degli obblighi in materia tributaria o di previdenza sociale.

L’intervento dell’Ispettorato fa seguito al recepimento da parte dell’Italia delle Direttive 2014/36/UE e 2014/66/UE con i Decreti legislativi 203/2016 e 253/2016 concernenti rispettivamente: il primo le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini extraUE per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e il secondo il distacco nell’ambito dei trasferimenti intra-societari dei dirigenti, dei lavoratori specializzati e dei lavoratori in formazione.

La nota evidenzia che il comma 12 del citato art. 24 specifica che il rifiuto e la revoca trovino applicazione anche quando, tra l’altro: il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare; il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;

Invece il nulla osta al trasferimento intra-societario viene rifiutato, e se già rilasciato, viene revocato, quando, oltre alle ipotesi comuni previste dal D.lgs. 286/1998 per le altre tipologie di ingresso dei lavoratori stranieri, si verificano le situazione individuate dall’art. 27-quinquis. Tra queste, il rifiuto scatta in particolare quando l’entità ospitante: non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili oppure è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale.

Come si evince le citate fattispecie di rifiuto del nulla osta sono identiche sia nell’ambito degli ingressi per lavoro stagionale che nell’ambito dei trasferimenti intra-societari.

Poiché la competenza a rilasciare o meno il nulla osta spetta allo Sportello Unico per l’immigrazione, l’INL evidenzia che lo stesso Sportello dovrà verificare se nei confronti del datore di lavoro richiedente il nulla osta siano stati adottati verbali di accertamento ovvero provvedimenti di diffida accertativa validata, dato che la norma non richiede, ai fini del rifiuto, la definitività delle violazioni accertate dagli ispettori del lavoro.

La stessa nota del 19/04/2017 specifica però anche che gli Sportelli Unici per l’immigrazione non dovranno tener conto dei citati verbali di accertamento nel caso in cui il trasgressore, alla data di rilascio del parere, abbia già provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini prescritti.

Medesimo discorso vale per i verbali di accertamento per i quali, alla data di rilascio del parere, sia intervenuta un’ordinanza di archiviazione perché è venuta meno la contestazione mossa nei confronti del datore di lavoro.

Per quanto concerne la verifica dell’adempimento relativo agli obblighi previdenziali, lo Sportello unico per l’immigrazione dovrà acquisire il DURC on line.

Infine si specifica che le sanzioni di cui all’art. 22, cc. 12 (reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato), 12-bis (aumento delle predette sanzioni da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale) e 12-ter (sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente) trovino applicazione sia nel caso di lavoro stagionale, sia nei trasferimenti intra-societari sia, infine, nei casi in cui lo straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno “mobile ICT” rilasciato da un altro Stato membro (art. 27-sexies).