Il Ministero dell’interno, con la circolare 5/08/2016 n.3511, ha precisato che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto, il ricongiungimento familiare previsto dall’art. 29 del T.U. per l’immigrazione, potrà essere richiesto anche dai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente.

Questo è possibile perché la citata legge all’art.1, c.20 ha previsto espressamente che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Pertanto potrà richiedere il ricongiungimento familiare anche il partner straniero unito civilmente con un altro cittadino non residente in Italia purchè sia maggiorenne e non legalmente separato.

La domanda deve essere inoltrata allo Sportello Unico per l’immigrazione secondo le consuete modalità telematiche.

La documentazione comprovante l’unione civile, costituita sia in Italia o all’estero, sarà prodotta alla Rappresentanza diplomatica o Consolare italiana competente che, una volta verificata l’autenticità della stessa, procederà al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari.