ExtraUE: reato di reingresso solo dopo l'ordine di allontanamento
A cura della redazione
La Procura di Lecco, con la circolare 31/08/2009 n.1148, ha riepilogato le modifiche apportate dalla L. 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza) al T.U. immigrazione entrato in vigore lo scorso 8 agosto 2009.
Tra le principali novità si legge nella circolare viene sanzionato penalmente sia lo straniero che permane sul territorio italiano con un permesso di soggiorno scaduto senza aver richiesto il rinnovo nei termini, sia quello che non ottempera all'ordine di espulsione conseguente alla mancanza del permesso di soggiorno e a quello conseguente al trattenimento nel territorio dello Stato oltre i tre mesi previsti per i soggiorni di breve durata (esempio per turismo).
Invece lo straniero già espulso che non ottempera all'ordine di allontanamento adottato dal Questore sarà destinatario di un nuovo provvedimento di espulsione. Se anche in questo caso il nuovo ordine (adottato dal Questore dopo l'8 agosto 2009) viene disatteso troverà applicazione l'ulteriore reato di reingresso anche se in effetti il soggetto non ha mai lasciato il territorio italiano.
Un'altra modifica al T.U. immigrazione ha riguardato anche chi cede in locazione un alloggio a stranieri clandestini, che potrà essere sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 3 anni se al momento della stipula o del rinnovo del contratto il cittadino extracomunitario risulta privo del permesso di soggiorno. Affinchè il proprietario dell'immobile possa essere punito è necessario che sia consapevole della clandestinità dello straniero al momento della stipula del contratto o del suo rinnovo, che abbia agito per conseguire un ingiusto profitto e quindi con dolo specifico. Non importa invece se durante l'esecuzione del contratto lo straniero perde il titolo a soggiornare legalmente.
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