Il Ministero dell’interno, di concerto con quello del lavoro, ha diffuso sul proprio sito internet una guida operativa che illustra le modalità con le quali deve avvenire l’ingresso in Italia di cittadini comunitari ed extraUE intenzionati a prestare attività lavorativa per l’Expo 2015 di Milano. 

L’ingresso dei lavoratori stranieri che si occupano della costruzione e dell’allestimento dei padiglioni dell’Expo può avvenire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 marzo 2015 e dal mese di dicembre 2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e comunque non oltre la data del 30 giugno 2016. 

A tal fine il Ministero dell’interno ha predisposto una procedura semplificata per l’ingresso per lo svolgimento di prestazioni lavorative direttamente connesse all’Expo. Detto ingresso può riguardare il distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere oppure l’assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia.

La procedura semplificata può essere effettuata accedendo al portale web del Ministero dell’interno inoltrando apposita istanza allo Sportello Unico per l’immigrazione.

Dopo il controllo di sicurezza effettuato dalla Questura e la verifica della disponibilità di una quota di ingresso da parte della DTL di Milano, in caso di assunzione di lavoratori stranieri le Rappresentanze consolari italiane rilasceranno direttamente il visto d’ingresso. 

La procedura semplificata vale anche in caso di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro di cittadini extraUE già legittimamente soggiornanti in un Paese UE nel periodo sopra ricordato.

Più precisamente la comunicazione allo Sportello Unico per l’immigrazione va effettuata in caso di distacco di un lavoratore dipendente da azienda straniera presso un’azienda stabilita in Italia (es: succursale italiana della stessa). In questo caso la comunicazione deve essere inoltrata dall’azienda distaccataria stabilita in Italia , tramite il suo legale rappresentante che a tal fine deve richiedere le credenziali di accesso al Commissario generale di Sezione o al Direttore dei Partecipanti Non Ufficiali del padiglione nel Paese presso il quale si svolgerà la prestazione lavorativa. 

Inoltre la comunicazione va inviata in caso di distacco di un lavoratore dipendente da azienda straniera che non ha filiali in Italia, per lo svolgimento di prestazioni di servizi: in tal caso la comunicazione allo Sportello Unico viene inoltrata dal legale rappresentate della azienda straniera che a tal fine deve richiedere le credenziali di accesso al Commissario Generale di Sezione, o al Direttore dei Partecipanti Non Ufficiali del padiglione del Paese presso il quale si svolgerà la prestazione lavorativa.

Oltre alle ipotesi di distacco, l’istanza per l’ingresso va presentata anche in caso di Assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia: in tal caso la comunicazione allo Sportello Unico deve essere inoltrata dall’azienda tramite il suo legale rappresentate che a tal fine deve richiedere le credenziali di accesso al Commissario Generale di Sezione o al Direttore dei Partecipanti Non Ufficiali del padiglione del Paese presso il quale il lavoratore straniero svolgerà la prestazione lavorativa.

Lo straniero che ha fatto ingresso in Italia per lavoro subordinato o per distacco deve recarsi, entro 8 giorni lavorativi, presso l’apposita sezione dello Sportello Unico Immigrazione di Milano, collocato nelle strutture Expo, per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Contestualmente riceverà il modulo già precompilato di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), da consegnare all’ufficio postale per il successivo inoltro alla Questura.

La guida interministeriale precisa che con la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, vengono assolti anche gli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione ai Servizi competenti, secondo la vigente normativa.

Il cittadino straniero che viene a lavorare in Italia è soggetto alla legislazione previdenziale e assicurativa italiana, con obbligo di iscrizione presso l’INPS e l’INAIL, qualora: sia assunto da parte di aziende italiane o straniere stabilite in Italia; sia dipendente da azienda straniera, impiegato presso una succursale italiana della stessa, e provenga da un Paese extra U.E. che non abbia stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale; provenga da un Paese U.E. e, essendo dipendente da azienda straniera che non ravvisi l’opportunità di concedere il distacco, sia impiegato presso una succursale italiana della stessa; sia dipendente di un’azienda straniera senza filiali in Italia e svolga la propria attività lavorativa nel territorio italiano, nell’ambito di una prestazione di servizi.

In questi casi, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, l’azienda straniera dovrà: richiedere all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Milano il rilascio del codice fiscale; iscriversi all’ INPS (INPGI se giornalisti) e all’INAIL.

Rimangono invece assoggettati alla legislazione di sicurezza sociale del Paese di provenienza i lavoratori dipendenti di un’azienda straniera e distaccati presso succursali italiane della stessa azienda, che siano provenienti dai Paesi che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Per quanto riguarda la tutela sanitaria, la disciplina è diversa a seconda che i lavoratori provengano da Paesi dell’U.E., da Paesi non appartenenti all’U.E. con i quali vigano accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, o da Paesi non appartenenti all’U.E. e non legati al nostro Paese mediante accordi bilaterali.

L’ingresso può riguardare anche cittadini comunitari. In questo caso soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 3 mesi è consentito senza alcuna particolare formalità, salvo il possesso di una carta d'identità valida per l’espatrio o di un passaporto in corso di validità.

Invece per un soggiorno superiore a 3 mesi il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all’anagrafe del comune di residenza. Uguale trattamento giuridico è riconosciuto anche ai cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e ai cittadini della Confederazione Elvetica. Se intende soggiornare per più di 3 mesi, il cittadino comunitario è tenuto a richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza, esibendo i seguenti documenti: passaporto o documento equivalente in corso di validità; codice fiscale (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate); dichiarazione di dimora abituale; contratto di lavoro in corso, con identificativi INPS e INAIL, lettera di assunzione, dichiarazione del datore; di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego.

I familiari stranieri del cittadino dell’Unione devono richiedere allo Sportello Immigrazione Expo della Questura di Milano collocato nelle strutture Expo, la “carta di soggiorno di familiare di cittadino U.E.”.

Per quanto concerne lo svolgimento di attività lavorativa, il cittadino di uno degli Stati membri dell’U.E. può intraprendere un’attività lavorativa anche durante i primi 3 mesi di soggiorno.

I cittadini comunitari iscritti all'anagrafe di un Comune italiano che siano disoccupati, inoccupati o in cerca di nuova occupazione possono recarsi ai Centri per l’impiego italiani ed essere inseriti nell’elenco anagrafico per essere ammessi al lavoro attraverso i servizi all'impiego.

In particolare, i cittadini comunitari per essere assunti da un datore di lavoro stabilito in Italia devono essere in possesso del codice fiscale italiano e di un valido documento di identità. Qualora, invece, essi vogliano svolgere un'attività lavorativa di tipo autonomo, sono soggetti interamente alla normativa nazionale.

Inoltre, il cittadino comunitario può essere distaccato in Italia da una società stabilita in uno Stato membro dell’U.E. per un periodo non superiore ai 24 mesi, ai sensi della Direttiva 96/71/CE.