Il Ministero dell’interno, con la circolare 20/02/2017 n. prot. 648, ha ricordato che per effetto della modifica disposta dal Decreto Milleproroghe 2017 (DL 244/2016 convertito in Legge in attesa di pubblicazione sulla G.U.), fino alla fine di dicembre p.v. ai cittadini stranieri è fatto divieto di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive per attestare fatti o condizioni che riguardano la loro persona.

Il differimento, in precedenza fissato al 31/12/2016 dal DL 5/2012 (L. 2016) riguarda la disposizione contenuta nell’art. 2, c. 1 del Regolamento di attuazione del D.lgs. 286/1998, secondo cui i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Questa semplificazione è stata differita di ulteriori 12 mesi. Ne consegue che per tutto il 2017 i cittadini stranieri non potranno avvalersi dell’autocertificazione.

In ogni caso resta fermo che gli stati, i fatti, e le qualità personali diversi da quelli sopra citati, devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana.