L'INPS, con il messaggio 7/02/2003 n.16, fornisce alcune precisazioni in merito al mancato rimborso dei contributi per i lavoratori extracomunitari rimpatriati così come previsto dalla legge 189/2002. Infatti la legge Bossi Fini, modificando il T.U. sull'immigrazione, ha disposto che a decorrere dal 10/09/2002 (data di entrata in vigore della legge 189/2002) viene meno per gli stranieri rimpatriati la possibilità di richiedere all'istituto previdenziale il rimborso dei contributi che hanno versato durante l'attività lavorativa in Italia. La possibilità di richiedere la liquidazione rimane invece per le richieste di rimborso avanzate prima della predetta data. Il nuovo testo del Dlgs 286/98 prevede ora invece che il lavoratore, in caso di rimpatrio, conserva i diritti previdenziali, e ne può beneficiare al compimento del 65° anno di età in deroga al requisito contributivo minimo richiesto dalla legge italiana ed anche se manca un accordo in materia di sicurezza sociale con il paese al quale appartiene lo straniero. Viene inoltre precisato che se presso i diversi uffici periferici sono state presentate domande di iscrizione di lavoratori domestici con data di assunzione successiva al 10 giugno 2002 (ossia oltre il termine previsto per poter effettuare la regolarizzazione), l'INPS accetta la richiesta e segnala contemporaneamente alla Questura di competenza tale circostanza, allegando copia della ricevuta dell'assicurata trasmessa in fotocopia dal datore di lavoro. Infine nel caso in cui durante la procedura di regolarizzazione il lavoratore extracomunitario cambia datore di lavoro, l'INPS acquisisce le richieste di iscrizione come domande non provenienti da legalizzazione indicando comunque nel campo note il numero della cedola dell'assicurata con la quale il primo datore di lavoro ha presentato la regolarizzazione. Deve sempre esserne data comunicazione alla Questura.