La Corte di Cassazione, con la sentenza 10/07/2017 n.16997, ha deciso che il cittadino straniero, titolare dell’indennità di disoccupazione, ha diritto di percepirla anche quando lascia l’Italia per trascorrere alcuni periodi nel Paese d’origine.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un cittadino extracomunitario percettore del trattamento a sostegno del reddito perché privo di occupazione, si era visto negare dall’INPS l’erogazione dello stesso durante i periodi in cui era rientrato nel proprio Paese d’origine.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno accolto il ricorso dello straniero sul presupposto che l’INPS non aveva dimostrato, nei due gradi di giudizio, che durante il periodo in questione l’assicurato non si era presentato a convocazioni da parte degli uffici competenti o aveva rifiutato una congrua offerta di lavoro.

Infatti, ferma restando l’applicazione del principio di territorialità, la Corte costituzionale (sent. 160/1974) ha più volte precisato che il diritto all’indennità di disoccupazione è collegato soltanto all’osservanza del comportamento attivo prescritto dall’ordinamento a chi ne è beneficiario.

Anche la Suprema Corte si è allineata a questa pronuncia. In particolare, con la sentenza 17936/2013, è stato precisato che al fine di escludere dal godimento dell’indennità di mobilità un assicurato che era nelle more espatriato all’estero, i giudici di legittimità hanno ribadito la stretta connessione funzionale esistente tra la percezione dell’indennità e la presenza del beneficiario sul territorio nazionale, ma avevano anche evidenziato la duplice circostanza che il lavoratore, oltre ad essere residente all’estero, non aveva comprovato il proprio stato di disoccupazione, omettendo di presentarsi presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovava il suo domicilio e di rendere la dichiarazione attestante l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa. Così implicitamente ancorando la perdita del diritto non già ad un generico allontanamento all’estero, bensì all’inosservanza degli specifici comportamenti attivi imposti dal legislatore al fine di controllare la permanenza dello stato di disoccupazione.