ExtraUE: l'idoneità abitativa non può essere autocertificata
A cura della redazione
Il Ministero del’interno, con la circolare 21/05/2012 n.3462, ha precisato che l’attestato di idoneità abitativa richiesto dall’art. 29 del T.U. immigrazione in caso di ricongiungimento familiare, concretizzandosi in un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici comunali non assume la natura di certificato e pertanto non può essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000.
L’idoneità abitativa infatti è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere puramente tecnico finalizzati ad accertare che l’alloggio in questione sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato.
Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta a pena di nullità la dicitura prevista dall’art.40, c.2 del DPR 445/2000 “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
La precisazione del Ministero dell’interno fa seguito alla circolare interministeriale 17/04/2012 n.3, con la quale erano state fornite alcune indicazioni in merito alla possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive per attestare stati, qualità personali, fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici, in particolare dopo l’entrata in vigore del DL 5/2012 che modificando (con efficacia dal 1° gennaio 2013) il DPR 394/1999 ha soppresso la limitazione in esso contenuta riferita alle disposizioni speciali contenute in legge e regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
In sostanza dopo l’emanazione del decreto semplificazione era apparso possibile anche per lo straniero ricorrere all’autocertificazione per attestare qualsiasi documenti richiesto dal T.U. immigrazione e dal suo regolamento di attuazione.
Secondo il Ministero dell’interno non è proprio così. Infatti in caso di ricongiungimento familiare l’attestato di idoneità alloggiativa rilasciato dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere tecnico, non avendo natura di certificato, ma di attestazione di conformità, non può essere sostituito da un’autocertificazione .
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