Il 5 agosto 2014, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è stato siglato un accordo contenente le linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all’estero e la relativa modulistica ai sensi dell’art. 40, c.9, lett. A) e c.10 del DPR 394/1999 che attuano l’art. 27, c. 1, lett. f) del T.U. sull’immigrazione.

L’accordo tiene conto sia dell’intesa siglata il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente rapporti Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sia del Decreto interministeriale 25 giugno 2014, in corso di emanazione, contenente la prima programmazione degli ingressi per motivi di tirocinio su base triennale che avviene in un contesto di sostanziale blocco delle quote d’ingresso. 

Il documento riguarda solo il caso in cui si intenda avviare un tirocinio con una persona straniera residente nel suo paese d’origine o comunque fuori dall’UE (inclusi i disoccupati e gli inoccupati) e non anche nei confronti dei cittadini comunitari e di cittadini exraUE già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applicano invece le disposizioni contenute nei regolamenti regionali vigenti in materia di tirocini.

Il tirocinio ha una durata minima di 3 mesi (salvo casi particolari che possono giustificare un periodo inferiore) e massima di 12 mesi, comprese le proroghe e la sua attivazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

Soggetti promotori e soggetti ospitanti sono quelli previsti dalle Regioni che hanno dato attuazione alle linee guida del 24 gennaio 2013.

Il soggetto ospitante, oltre ai consueti obblighi, è tenuto anche a fornire allo straniero vitto e alloggio, nonché a pagare le spese di viaggio in caso di rimpatrio coattivo. Restano salve eventuali diverse pattuizioni prese con il soggetto promotore. 

Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività formative per le quali non è necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata. 

L’aver frequentato all’estero un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito previsto dalla legge che richiede il completamento di un percorso di formazione professionale. 

Durante il tirocinio devono essere previsti corsi finalizzati alla conoscenza della lingua italiana a livello A1 e l’acquisizione di competenze relative all’organizzazione e sicurezza sul lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

Al fine di poter attivare il tirocinio con un soggetto straniero il soggetto promotore deve inoltrare apposita istanza all’ufficio regionale competente allegato il progetto formativo e la convenzione siglata con il soggetto ospitante.

Se tutte le condizioni sono rispettate la regione rilascia il visto sul progetto di tirocinio. 

Il soggetto promotore/ospitante è tenuto a trasmettere tutta la documentazione allo straniero affinchè richieda il visto d’ingresso.

La richiesta del visto d’ingresso da parte dell’interessato alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presenti nel Paese di provenienza dello straniero avviene nel rispetto dei limiti del contingente triennale determinato con decreto ministeriale.

Alla richiesta del visto il tirocinante deve unire il passaporto, copia della convenzione e del progetto validati.

Ottenuto il visto d’ingresso lo straniero dovrà richiedere entro 8 giorni al Questore della provincia in cui si trova il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

Il soggetto ospitante è tenuto a comunicare per via telematica con il mod. Unilav l’attivazione del tirocinio ai sensi del DL 510/1996 (L. 608/1996). A tal proposito dovranno essere modificate le disposizioni contenute nell’allegato al Decreto direttoriale 10/01/2014 che escludono l’obbligatorietà della comunicazione di attivazione del tirocinio avviato con stranieri residenti all’estero.