L’INPS, con la circolare 6 dicembre 2016 n. 214, ha precisato che l’assegno di natalità previsto dalla L. 190/2014 non deve essere riconosciuto solo agli stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ma anche ai titolari della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’UE (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’art. 10 del D.lgs. 30/2007.

Il beneficio, secondo il parere del Ministero del lavoro del 27/07/2016 n. prot. 11186, spetta anche allo straniero titolare di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza nella UE, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 30/2007.

In attesa che la procedura telematica per l’inoltro della domanda recepisca le citate novità, l’INPS richiede che i soggetti titolari di una delle predette carte di soggiorno, rilascino un’autocertificazione attestante la titolarità dello stesso e l’indicazione degli estremi di tale documento.

Più precisamente, al fine di ottenere l’assegno di natalità il cittadino straniero è tenuto a presentare apposita domanda tramite la procedura telematica autocertificando nella stessa il possesso del titolo di soggiorno indicando la tipologia del permesso, il numero, l’autorità che lo ha rilasciato, la data di rilascio e il termine di validità.

Le domande presentate prima dell’emanazione della circolare 214/2016 e respinte dall’INPS, saranno riesaminate alla luce delle recenti novità.

In ogni caso il riesame della domanda a suo tempo presentata sarà effettuato su istanza del richiedente presso la struttura territorialmente competente, che valuterà, in base alle nuove indicazioni ministeriali, la sussistenza dei requisiti sia con riferimento al titolo di soggiorno sia con riferimento alle altre condizioni di legge.

In caso di esito positivo, l’assegno verrà messo in pagamento sempre che nel frattempo la prestazione per il medesimo minore non sia stata concessa all’altro genitore.

La decorrenza dell’assegno viene determinata sulla base della data di presentazione della domanda oggetto di riesame. Con il primo pagamento verranno accreditate anche le mensilità arretrate.