Il Ministero dell’interno, con la nota 28/07/2010 n.4916, ha diffuso la lettera prot. 1304 del 7/07/2010 con la quale il Ministero dell’istruzione ha precisato che il cittadino straniero residente all’estero che intende fare ingresso in Italia e soggiornavi per conseguire un diploma di scuola di specializzazione non rientra nel campo di applicazione dell’art. 27 Ter del T.U. dell’immigrazione.
Quest’ultima disposizione, introdotta dal DLgs 17/2008, intende favorire l’ingresso al di fuori del decreto flussi ed il relativo soggiorno ai cittadini stranieri che in possesso di un titolo di studio superiore (che nel Paese dove è stato conseguito permette l’accesso a programmi di dottorato) sono chiamati a svolgere attività di ricerca nelle forme di lavoro autonomo, di lavoro subordinato o di borsa di addestramento alla ricerca, previa stipula di una convenzione di accoglienza stipulata con l’università o l’ente di ricerca.
Il Ministero dell’istruzioni ha escluso che possano fruire del predetto ingresso e soggiorno agevolato anche i soggetti che richiedono il visto di ingresso per il conseguimento dei seguenti titoli: diploma di scuola di specializzazione; dottorato di ricerca; master universitario; corso di perfezionamento, indipendentemente dal fatto che contemporaneamente venga svolta l’attività di ricerca.
Rientrano invece nella sfera di applicazione dell’art. 27ter del DLgs 286/98 gli assegnisti di ricerca ed i beneficiari di borsa di studio post dottorato.