La Questura di Treviso, con la circolare n. 1/2019, ha riepilogato i titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari che consentono o meno lo svolgimento di un’attività lavorativa, precisando che riconosce il diritto di lavorare la semplice dichiarazione di presenza rilasciata nei casi di soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) come ad esempio per visita, affari, turismo, studio ecc…

I permessi di soggiorno che consento lo svolgimento di un’attività lavorativa sono: lavoro subordinato/autonomo; attesa occupazione; motivi familiari; affidamento; asilo politico; protezione sussidiaria; protezione speciale; studio (con visto d’ingresso nel limite annuale di 1.040 ore); assistenza minore; richiesta asilo (decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale); integrazione minore; residenza elettiva (senza visto d’ingresso rilasciato al familiare di un cittadino comunitario; al percettore di una pensione INPS o rendita INAIL); permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); carta di soggiorno per familiare di cittadino UE; calamità; atti di particolare valore civile; casi speciali (DL. 113/2018 – L. 132/2018) e motivi umanitari (rilasciati prima dell’abrogazione disposta dal DL 113/2018 – L. 132/2018).

Invece non consentono una prestazione lavorativa i permessi per: motivi religiosi; richiesta asilo (nei primi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale); minore età; cure mediche; residenza elettiva (con visto d’ingresso all’estero); attività sportiva; attesa cittadinanza; giustizia; Dublino e tirocinio formativo (art. 27, c.1, lett. f) T.U. immigrazione).