ExtraUE: istruzioni operative per aderire alla sanatoria 2012
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 209 del 07/09/2012 è stato pubblicato il DM 29/08/2012 con il quale il Ministero dell’interno, ha fornito le modalità per fruire della regolarizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti con stranieri irregolari prevista dal DLgs 109/2012.
Soggetti interessati sono i datori di lavoro italiani, comunitari o extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolari di carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario (o che hanno richiesto il rilascio e/o il rinnovo di questi ultimi due documenti) che occupavano al 9 agosto u.s. (data di entrata in vigore del DLgs 109/2012) da almeno tre mesi e continuano ad occuparli, alla data di presentazione della domanda di emersione, lavoratori stranieri presenti in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011.
Per fruire della sanatoria è fondamentale verificare il possesso dei requisiti reddituali. In particolare il datore di lavoro persona fisica, ente o società deve avere un reddito imponibile o un fatturato (così come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente) non inferiore a 30 mila euro annui. Detto importo scende a 20 mila euro annui se si tratta di datore di lavoro domestico con nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito; in caso di famiglia con più soggetti conviventi il reddito deve essere pari almeno a 27 mila euro annui.
Il primo passo è versare il contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore occupato, possibile già a partire dal 7 settembre 2012, utilizzando il ”mod. F24 versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici REDO o RESU a seconda che si tratti di lavoro domestico oppure subordinato, così come specificato dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione 85E/2012, oltre ai dati del datore di lavoro e al numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.
Il passo successivo della procedura prevede l’inoltro, esclusivamente con modalità informatiche, della dichiarazione di emersione, nel periodo compreso tra le ore 8.00 del 15 settembre e le ore 24,00 del 15 ottobre 2012, allo Sportello Unico per l’immigrazione competente per il luogo ove si svolge il rapporto di lavoro.
Se non sussistono motivi ostativi da parte della Questura e la DTL accerta la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro oltre al rispetto delle condizioni di lavoro applicate alla normativa vigente, la domanda viene accolta. A questo punto lo Sportello Unico per l’immigrazione procederà alla convocazione del datore di lavoro e del lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
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