Sulla G.U. n. 154/2018 è stato pubblicato il decreto 10/04/2018 con il quale il Ministero della salute, di concerto con quelli dell’istruzione, degli affari esteri e dell’interno, attua la disposizione contenuta nell’art. 39-ter del T.U. immigrazione, inserita dalla L. 3/2018 (recante il riordino delle professioni sanitarie) e definisce i requisiti, le modalità ed i criteri per lo svolgimento della partecipazione dei medici extracomunitari ad iniziative formative e di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico, comprese le istruzioni operative per il rilascio del visto d’ingresso, in deroga alle disposizioni vigenti.

I soggetti a cui si rivolge il provvedimento ministeriale sono gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita nello Stato extraUE di provenienza. Più precisamente i medici devono possedere: un titolo di formazione medica; l’abilitazione all’esercizio della professione medica nel Paese in cui esercitano la professione (se prevista); l’iscrizione all’albo professionale (se prevista) e l’assenza di impedimenti all’esercizio della professione di carattere penale e professionale.

Questi documenti devono essere legalizzati e tradotti ai sensi dell’art. 33 del DPR 445/2000 secondo cui agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero che intendono ammettere alle iniziative formative e di aggiornamento i medici stranieri devono presentare al Ministero della salute una dichiarazione del direttore generale che attesti la denominazione e la durata del corso; la documentazione attestante i requisiti che i medici devono possedere e la polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Se il Ministero della salute verifica che la documentazione trasmessa è regolare, adotta un decreto di autorizzazione temporanea all’ingresso per una durata non superiore a due anni per lo svolgimento di attività di carattere sanitario esclusivamente presso l’azienda ospedaliera oppure l’istituto di ricovero che ha organizzato l’iniziativa formativa o di aggiornamento. L’autorizzazione però non consente l’ammissione presso le scuole di specializzazione dell’area sanitaria né ai corsi di dottorato di ricerca.

Entro 6 mesi decorrenti dall’adozione del predetto decreto, il medico deve presentare richiesta di visto d’ingresso all’ufficio consolare italiano presente nel suo Paese, dimostrando di avere adeguate garanzie circa la sussistenza dei mezzi di sostentamento, una polizza assicurativa per cure mediche e la disponibilità di un alloggio.

Se i requisiti sono soddisfatti, il Consolato italiano rilascia l’apposito visto al medico, il quale entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia richiede il rilascio del permesso di soggiorno alla questura della provincia nella quale intende soggiornare.