Il Ministero dell’interno, con la circolare 31/07/2017 n.2805, fa seguito al DL 13/2017 che ha modificato l’art. 29 del T.U. immigrazione, ricordando che dal 17 agosto p.v. lo straniero che intende richiedere il ricongiungimento familiare, dovrà allegare alla domanda, da inviare in modalità telematica, anche la documentazione passata allo scanner e trasformata in file pdf relativa ai requisiti richiesti circa l’alloggio ed il reddito. Gli allegati, che potranno essere salvati anche in formato jpeg o tiff, non dovranno avere dimensioni superiori a 3MB. Questi file verranno rinominati e salvati dal sistema con un codice univoco che consentirà il recupero e la visualizzazione da parte degli operatori degli Sportelli Unici per l’immigrazione. I moduli di istanza del nulla osta al ricongiungimento familiare (SM, T e GN) avranno il campo email obbligatorio e conterranno nuove pagine dalle quali effettuare l’upload dei documenti necessari alla presentazione. La modifica apportata dal DL 13/2017 ha inoltre riguardato i tempi di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. Dai 180 giorni originariamente previsti si è passati a 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. La nuova procedura di richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare, con allegati i documenti per reddito e alloggio, consentirà allo Sportello Unico per l’immigrazione di verificare immediatamente il possesso dei requisiti. In ogni caso lo straniero sarà tenuto, in sede di convocazione, a consegnare gli originali dei citati documenti, al fine di verificare la congruenza con quelli inviati telematicamente. Se l’esito è positivo lo Sportello Unico per l’immigrazione rilascerà il nulla osta al ricongiungimento familiare. In questo modo lo straniero verrà convocato una sola volta presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, con un notevole risparmio di personale e consentendo così di rispettare il nuovo termine di 90 giorni per il rilascio del nulla osta.