L'Inps, con il messaggio 12 marzo 2004, n. 7317, fornisce alcune precisazioni in merito al rimborso dei contributi ai cittadini extracomunitari. In particolare l'Istituto previdenziale precisa che i requisiti per il rimborso dovevano essere maturati entro il 9 settembre 2002 (giorno precedente la data di entrata in vigore della legge 189/2002 modificativa del Testo Unico sull'immigrazione). Si sottolinea che l'articolo 18, comma 13, della legge n. 189 del 30 luglio 2002 ha eliminato la possibilità del rimborso dei contributi per gli extracomunitari che rimpatriano salvo che per i lavoratori stagionali. Inoltre il diritto al rimborso scatta anche in caso di rimpatrio in Paese diverso da quello di origine quando l'interessato non rientri nel campo di applicazione dell'eventuale convenzione di sicurezza sociale; il rimborso dei contributi presuppone il pagamento di questi contributi, cioè al termine dell'eventuale rateizzazione o dopo l'avvenuta riscossione da parte dell'esattoria in caso di iscrizione esattoriale.