ExtraUE e frontalieri: semplificazioni per il lavoro
A cura della redazione
La Legge 112/2023, di conversione del DL 75/2023, introduce all’art. 24 i commi 5-bis e 5-ter riguardanti rispettivamente i lavoratori stranieri ammessi a svolgere attività lavorativa in Italia e il regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri in smart working.
Entrando nel dettaglio il citato comma 5-bis autorizza il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti per almeno dodici mesi nell’arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all’Unione europea. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle medesime imprese o società presenti nel territorio italiano.
In sostanza il comma 5-bis modifica l’articolo 27 del Testo unico immigrazione introducendo una nuova fattispecie di soggetti che possono soggiornare in Italia al di fuori delle quote d’ingresso, attraverso il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato.
La norma dispone anche l’inserimento della nuova tipologia di lavoratori, che possono fare ingresso fuori quota, tra le categorie per le quali il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Le altre categorie che possono avvalersi di questa agevolazione sono i dirigenti e il personale altamente specializzato e i professori universitari.
Invece l’art.24, c. 5-ter estende al 31 dicembre 2023 e limitatamente ai soli lavoratori frontalieri, che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 12 della legge n. 83/2023 di ratifica di alcuni accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, in relazione al regime delle imposizioni fiscali del reddito maturato dai lavoratori frontalieri e altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Si ricorda che in origine il citato art. 12 della Legge 83/2023 stabiliva che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità smart working fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato.
La Legge di conversione del DL 75/2023 conferma infine ciò che era previsto originariamente per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per studio. Più precisamente questi ultimi possono convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale.
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