ExtraUE: deve ritenersi abrogato il vecchio reato di inosservanza dell'ordine di allontanamento
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23/09/2011 n.36451, ha deciso che a seguito delle modifiche disposte dal DL 89/2011 (recepimento della direttiva 2008/115/CE) il reato di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore nei confronti del cittadino extracomunitario, ai sensi dell’art.14 del DLgs 286/1998, ha assunto una nuova fisionomia tale da escludere una continuità normativa con la precedente fattispecie.
I giudici di legittimità hanno sottolineato infatti che lo scorso 28 aprile la Corte di Giustizia UE, chiamata in causa dalla Corte d’appello di Trento, ha deciso che la previgente normativa che sanzionava il mancato rispetto dell’ordine di espulsione del questore doveva essere considerata inapplicabile perché in contrasto con la disciplina comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili all’abolitio criminis, con conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
La scorsa estate è stato emanato il DL 89/2011 (L. 129/2011) che ha dato completa attuazione della direttiva CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e sul rimpatrio dei cittadini irregolari nei Paesi terzi. Con questo decreto il legislatore ha riformulato l’art. 14 del T.U. immigrazione la cui disposizione sui rimpatri coattivi non può dirsi in continuità normativa con la precedente versione, confermando così l’abolitio criminis non solo per il distacco temporale intercorso tra la sua emanazione e l’emissione della direttiva comunitaria predetta, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare l’illecito penale in esame.
Più precisamente il testo riformato dal DL 89/2011 adesso prevede che all’intimazione di allontanamento dal territorio italiano può pervenirsi solo dopo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato.
Ne consegue che è corretto ritenere che ci si trovi innanzi ad una nuova incriminazione, applicabile come tale solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa anzidetta.
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