ExtraUE: definito il costo per rimpatriare il lavoratore assunto illegalmente
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 39/2019 è stato pubblicato il decreto 22/12/2018 n.151 con il quale il Ministero dell’interno, di concerto con quello della Giustizia, dell’Economia e del Lavoro, ha fissato per l’anno 2018 in 1.398 euro, il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente.
Il decreto interministeriale attua l’art.1, c. 2, del D.Lgs. 109/2012, che a sua volta ha recepito la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 2009/52/CE recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare.
In particolare il provvedimento ha ad oggetto la disposizione comunitaria contenuta nell’art.5, paragrafo 2, lett. b) secondo cui le sanzioni inflitte in caso di violazione del divieto di assunzione illegale includono almeno il pagamento dei costi medi del rimpatrio.
A tal fine, il D.Lgs. 109/2012 ha introdotto nel T.U. immigrazione all’art. 22, il comma 12-ter che riconosce al giudice il compito di applicare, con la sentenza di condanna, la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
I criteri per determinare e aggiornare il citato costo medio del rimpatrio sono stati individuati dal decreto interministeriale 151/2018 secondo cui il costo è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno.
Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell’unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.
Il costo così determinato viene poi aggiornato con decreto direttoriale entro il 30 gennaio di ogni anno.
Questa sanzione accessoria trova applicazione, secondo l’art. 22 del T.U. immigrazione, nel caso in cui il datore di lavoro venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore, quando occupa alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure quando è stato revocato o annullato.
In base all’art. 24 del D.Lgs. 286/1998, la sanzione accessoria può essere comminata anche ai datori di lavoro stagionale che hanno occupato irregolarmente extracomunitari irregolari, per la propria attività.
Infine, secondo l’art. 27-quinquies del T.U. immigrazione, è tenuto a sostenere il costo medio di rimpatrio anche il datore di lavoro che impiega uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 del citato articolo o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo (anche nel caso in cui sia stato rilasciato da altro Stato membro ai sensi dell’art. 27-sexies).
Si tratta più precisamente dell’ingresso e del soggiorno nell'ambito del trasferimento intra-societario, dove per tale si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.
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