Il Ministero del lavoro, con il decreto 29/07/2009 (in G.U. n. 204 del 3/09/2009), ha fissato in 5.000 unità il contingente degli stranieri ammessi a frequentare in Italia i corsi di formazione professionale e in 5.000 unità quelli ammessi a svolgere i tirocini formativi.
Più precisamente si tratta delle fattispecie previste dall'art. 40,c. 9, lett. a) del Regolamento di attuazione che prevede che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale ex DM 142/98 e quelle dell'art. 44bis, c.5 dello stesso regolamento che prevede gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o comunque alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi. In entrambe le situazioni sopra ricordate l'ingresso avviene nell'ambito del contingente annuale che il Ministero del lavoro è tenuto a determinare entro il 30 giugno di ogni anno.
Le quote di ingresso per i tirocini sono così distribuite:
Abruzzo  70, Basilicata 30, Calabria 50, Campania 70, Emilia Romagna 600, Friuli Venezia Giulia 400, Lazio 500, Liguria 100, Lombardia 700, Marche 400, Molise 30, Piemonte 400, Puglia 100, Sardegna 50, Sicilia 70, Toscana 600,Umbria 100, Valle D'Aosta 30, Veneto 600, provincia autonoma di Bolzano 50, provincia autonoma di Trento 50.