L’art. 1, c. 1132, della legge di bilancio 2019 ha prorogato al 31 dicembre 2019 le disposizioni, di cui all’art. 17, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2012, che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le c.d. autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Più precisamente l’intento delle disposizioni del DL 5/2012 è quello di equiparare lo straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il richiamato comma 4-bis dell'articolo 17 ha modificato l’articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 che  consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La modifica così recata eliminava ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 ha modificato l’art.2, c. 1 del decreto legislativo n. 394 del 1999 che riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, veniva soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

In origine, il DL 5/2012, aveva previsto che il divieto di utilizzare l’autocertificazione dovesse venir meno dal 1° gennaio 2013.

Il termine però è stato più volte prorogato. Da ultimo al 31 dicembre 2019.