Il Ministero dell’interno, con la circolare 19/04/2010 n. 2699, anticipando la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (prevista per il 20 aprile p.v.) del DPCM 01/04/2010 che prevede 80.000 ingressi a favore dei lavoratori extraUE stagionali per l’anno 2010, ha fornito le opportune istruzioni operative ai datori di lavoro che intendono presentare l’apposita domanda.
Il decreto prevede che sono ammesse le domande relative a:
- Lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.
- Lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- Lavoratori stranieri non comunitari titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008, 2009.
Il decreto non prevede solo ingressi per lavoro stagionale. Infatti delle 80.000 quote 4.000 ingressi (come anticipazione della quota massima di ingressi per lavoro non stagionale) sono destinati ai cittadini stranieri non comunitari che vogliono entrare in Italia per svolgere lavoro autonomo appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana, liberi professionisti, socie e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonché artigiani (questi ultimi devono provenire da Paesi extraUE che contribuiscono a finanziare gli investimenti effettuati dai propri cittadini in Italia). Dei 4.000 ingressi, 1.500 quote sono riservate alle conversioni del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in lavoro autonomo e 1.000 ai cittadini libici (sempre per svolgere attività di lavoro autonomo) a seguito del trattato Italia-Libia del 30/08/2008.
Infine 2.000 ingressi (delle 80.000 quote) sono riservati ai cittadini stranieri residenti all’estero che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nel Pese di origine (art. 23 T.U. immigrazione).
Le domande possono essere inviate solo telematicamente dalle ore 8.00 (del giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. del DPCM e quindi presumibilmente del 21 aprile) fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010.
Tra le novità di maggior interesse dirette a semplificare l’iter di trattazione delle istanze (che seguirà non l’ordine di spedizione, ma la data di inizio dell’attività lavorativa) il Ministero dell’interno evidenzia che se la domanda riguarda il medesimo lavoratore straniero per cui si è richiesto l’ingresso anche lo scorso anno, non è più necessario presentare nuovamente la certificazione dell’idoneità alloggiativa (sempre che l’abitazione sia rimasta la stessa del 2009).