ExtraUE: anche i minori non accompagnati possono svolgere un’attività lavorativa
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 93/2017 è stata pubblicata la Legge 7 aprile 2017, n. 47 che modifica la normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti degli stessi e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale.
Secondo l’art. 2 della citata legge deve considerarsi tale il minore straniero non avente la cittadinanza italiane o dell’unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
L’art. 10 della Legge 47/2017 prevede espressamente che nel caso in cui operi il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilasci il permesso di soggiorno per minore età allo straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti. Il titolo di soggiorno viene rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l’esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ed è valido fino al compimento della maggiore età.
Inoltre il questore può rilasciare anche il permesso di soggiorno per motivi familiari al minore di quattordici anni affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero al minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.
In merito alla possibilità che il minore straniero possa svolgere un’attività lavorativa è necessario tener distinte due situazioni: quella in cui lo straniero risulti titolare di un permesso di soggiorno per minore età da quella in cui risulti titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Infatti in quest’ultimo caso non vi sono particolari problemi essendo la legge stessa (art.30, c.2 del D.lgs. 286/1998) che consente lo svolgimento dell’attività lavorativa. In ogni caso non va dimenticato che lo straniero di cui trattasi è un minore e quindi deve essere rispettata anche la Legge 977/1967.
Invece, risulta meno chiara la posizione dello straniero a cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Infatti nel silenzio della Legge la situazione si presta ad una duplice interpretazione.
Da un lato troviamo, seppur un po’ datata ma si ritiene ancora applicabile, la circolare del Ministero dell’interno del 13/11/2000 secondo cui, nelle more del reinserimento nella sua famiglia di origine (o dell’affidamento familiare) il permesso per minore età non consente lo svolgimento dell’attività lavorativa, in ragione della provvisorietà dell’autorizzazione che non è finalizzata a tutelare un diritto di stabilimento.
Dall’altro lato però il fatto che la legge non preveda esplicitamente (come invece avviene con il permesso di soggiorno per motivi familiari) né la possibilità di svolgere un lavoro né la sua esclusione, porta a ritenere illegittima la predetta interpretazione in quanto, comportando una discriminazione di questi minori e una violazione del principio del superiore interesse del minore, viola la Costituzione e la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
Riproduzione riservata ©