L’INL, con la nota prot. n. 320 del 14 febbraio 2023, ha precisato che il cittadino straniero che fa il suo ingresso in Italia per motivi di studio e formazione professionale può svolgere, nel rispetto dei presupposti dalla normativa regionale, tirocini anche non curriculari, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando il limite delle 20 ore settimanali, previsto per il rapporto di lavoro subordinato dall’art. 14, c.4 DPR 394/1999.

Inoltre, sottolinea l’INL, se lo straniero è già presente in Italia ed è titolare di un permesso di soggiorno per studio e formazione professionale, può svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso, in quanto rientranti nelle finalità del medesimo titolo di soggiorno.