Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 5467 del 9 ottobre 2023, ha precisato che il datore di lavoro che ha presentato la richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro per il cittadino straniero residente all’estero, nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione al fine di firmare il contratto di soggiorno, può recuperare per via telematica il codice fiscale provvisorio dello straniero sul portale telematico ALI e procedere immediatamente all'assunzione.

Infatti, l’Agenzia delle entrate provvede automaticamente a generare il codice fiscale provvisorio per le istanze nei confronti delle quali è stato rilasciato allo straniero il visto d’ingresso dalle rappresentanze diplomatiche italiane, dopo aver ottenuto il nulla osta al lavoro dallo Sportello Unico per l'immigrazione.

Pertanto non è più necessario che il lavoratore si rechi personalmente presso gli uffici dell’Agenza delle entrate per farsi attribuire il codice fiscale, come previsto dalla circolare prot. n. 5961 dell’8 agosto 2022.

Resta confermato che il datore di lavoro che intende occupare immediatamente il cittadino straniero, a seguito del rilascio del codice fiscale provvisorio, deve provvedere autonomamente ad effettuare la comunicazione obbligatoria all’INPS. Il codice fiscale definitivo verrà rilasciato in sede di convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione.

Invece, se il datore di lavoro non intende procedere all’assunzione del lavoratore prima della firma del contratto di soggiorno, il codice fiscale definitivo verrà rilasciato a seguito della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione.