L’INL, con la nota n.3432 del 15 maggio 2023, ha precisato che l’ingresso in Italia di un cittadino extracomunitario per motivi di lavoro subordinato non stagionale tramite il Decreto Flussi, può avvenire non solo tramite la presentazione della richiesta di nulla osta avanzata dal datore di lavoro che lo vuole assumere, ma anche a mezzo delle agenzie di somministrazione, purché venga prodotto, per ciascun utilizzatore, il contratto di somministrazione di lavoro relativo a ciascuna istanza presentata.

L’INL giunge a questa conclusione richiamando il combinato disposto dell’artt. art.27, c. 1, lett. r-bis del D.lgs. 286/1998 con l’art. 40, c. 1 del DPR 394/1999, in riferimento all’ingresso al di fuori del Decreto flussi, degli infermieri professionali extracomunitari al fine di essere assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Secondo il Regolamento di attuazione del T.U. immigrazione, infatti, non solo le strutture sanitarie, presso cui verranno assunti gli infermieri, sono tenuti a inoltrare istanza di nulla osta all’ingresso, ma anche le agenzie di somministrazione, previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria.