ExtraUE: al via la verifica dell'indisponibilità
A cura della redazione
L’ANPAL, sul proprio sito internet, ha reso disponibile il modulo che i datori di lavoro devono produrre al Centro per l’impiego al fine di verificare l’indisponibilità di lavoratori, già presenti sul territorio italiano, a ricoprire il ruolo ricercato, così come espressamente previsto dall’art. 22, c. 2 del D.lgs. 286/1998 e come ribadito dall’art. 9 del DPCM 27 settembre 2023 (c.d. decreto Flussi 2023-2025).
Detta verifica, che non è richiesta per l’ingresso dei lavoratori stranieri stagionali, rappresenta un passaggio fondamentale per poter richiedere successivamente il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.
Una volta presentata la richiesta di personale al Centro per l’impiego, la verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale può ritenersi compiuta quando ricorre uno dei casi tassativamente elencati dal citato articolo 9.
Più precisamente, l’obbligo di verifica è adempiuto quando:
- sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del Centro per l’Impiego;
- se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal Centro per l’impiego non è idoneo;
- sono trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta, senza che i lavoratori inviati dal centro per l’impiego si siano presentati al colloquio di selezione chiesto dal datore di lavoro, né abbiano fornito un motivo giustificato per l’assenza.
A questo punto, il datore di lavoro potrà autocertificare la sussistenza di una delle citate condizioni utilizzando il fac simile diffuso con la circolare congiunta n.5969 del 27 ottobre 2023, che dovrà essere allegato all’istanza di nulla osta al lavoro da presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione.
Entrando nel dettaglio del modello di verifica dell’indisponibilità (che è uguale a quello pubblicato da ANPAL per il Decreto Flussi 2022) si evidenzia che lo stesso è composto dalle seguenti sezioni:
- dati del datore di lavoro (le informazioni identificative del soggetto che intende assumere lo straniero, compresi i suoi contatti);
- profilo richiesto (i dati relativi al numero di persone che si vuole assumere, il CCNL applicato, l’inquadramento previsto e la descrizione delle mansioni oltre alle conoscenze e patenti di guida che deve possedere il lavoratore e se risulta disponibile alle trasferte);
- rapporto di lavoro proposto/contratto (i dettagli della proposta di lavoro, come la data di assunzione, la sede di lavoro, l’orario di lavoro e la tipologia contrattuale che si intende stipulare).
Infine, l’ANPAL ricorda, sia sul proprio sito internet che nelle note alla fine del modello, che il datore di lavoro deve anche comunicare tempestivamente al Centro per l’impiego:
- l’esito del colloquio di selezione;
- ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta;
- che il lavoratore inviato non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza;
- che il lavoratore inviato non è risultato idoneo al colloquio di selezione, oppure che ha rifiutato la proposta contrattuale.
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