Ai lavoratori extraUE rimpatriati con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato spetta la pensione di vecchiaia al compimento del 65mo anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente (Circ. INPS 28/02/2003 n.45). L'anzidetta regola non opera invece per i lavoratori stranieri che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto. In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento del 65mo anno la pensione ai superstiti non spetta dato che la posizione contributiva deve ritenersi efficace solo al raggiungimento della predetta età. In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento del 65mo anno la pensione ai superstiti spetta puchè ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente. Ai lavoratori stagionali extracomunitari invece la legge 189/2002 riconosce il diritto al trasferimento dei contributi dall'Italia all'Istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza.