Il Ministero delle Attività produttive, con la circolare 3589/C del 20 luglio 2005, ha fornito importanti chiarimenti relativi al parametro di riferimento, l'assegno sociale, per ottenere l'attestazione all'ingresso in Italia per lavoro autonomo. Il comma 3 dell'art. 39 del regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione (DPR 394/99, modificato dal DPR 334/04) stabilisce che lo straniero che intenda svolgere in Italia un'attività di lavoro autonomo è tenuto ad acquisire presso la Camera di Commercio l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti le disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. I parametri consistono sulla disponibilità in Italia di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale. Il ministero delle attività produttive sottolinea con la circolare in commento che si deve trattare di disponibilità reale, intendendo con ciò una somma liquida, con esclusione di polizze e fideiussioni. Per iniziare un'attività si deve avere a disposizione, per il 2005, 4.874,61 euro. Tale disponibilità è richiesta solo se in caso di nuovi ingressi, o di conversione di un permesso di studio in permesso di lavoro autonomo, ma non nel caso di lavoratori stranieri titolari di permesso di lavoro subordinato, che intendano intraprendere un'attività di lavoro autonomo.