Extracomunitari: estesa la disciplina dei tirocini anche ai cittadini non appartenenti alla UE
A cura della redazione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006 n. 159 è pubblicato il decreto interministeriale che estende ai cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia, la disciplina dei tirocini formativi di cui al Dm 142/1998.
Tale decreto sostiene che la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento si estende anche ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea regolarmente residenti in Italia; per tali cittadini si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui e' munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale e' stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza. Nel caso in cui il cittadino straniero non sia residente in Italia la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza.
Il progetto dovrà, quindi, essere vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali e dovrà essere presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso.
Nel caso in cui l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo, il soggetto promotore deve darne comunicazione agli stessi soggetti ai quali ha, in precedenza, inviato copia della convenzione del progetto di tirocinio. (Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Dm 22/03/2006).