Extra Ue. Ricongiungimento anche senza contratto
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11803 del 20 maggio 2009, ha affermato il principio in base al quale, quando viene richiesto il ricongiungimento familiare con un figlio minore, l'art. 29, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 286/1998 richiede non la titolarità di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno ma soltanto che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.
In presenza dei requisiti di reddito, ha precisato la Corte, la richiesta va accettata anche se nel frattempo i figli sono diventati maggiorenni. Ai fini del ricongiungimento, infatti, si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione della domanda.
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