Extra UE, nuove norme per l’ingresso nei trasferimenti intra-societari
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il D.Lgs. 29.12.2016 n. 253 che, che, attuando la direttiva 2014/66/UE, ha apportato modifiche al D.Lgs. 286/1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
In particolare, secondo le nuove disposizioni, l’ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell’Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:
- dirigenti;
- lavoratori specializzati;
- lavoratori in formazione.
Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell’Unione europea, da un’impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un’entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un’impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell’articolo 2359 C.C. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.
La suddetta disciplina non si applica agli stranieri che:
- chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori;
- in virtu’ di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l’Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione o lavorano presso un’impresa stabilita in tali Paesi terzi;
- soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati;
- svolgono attività di lavoro autonomo;
- svolgono lavoro somministrato;
- sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell’ambito del percorso di studi.
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