L’INPS, con il messaggio n. 3959 del 9 novembre 2023, preso atto del frequente ripetersi di eventi meteorologici intensi, tra cui da ultimo quello che ha colpito la Toscana, ha riepilogato le indicazioni relative alle modalità che i datori di lavoro devono seguire per richiedere l’accesso agli ordinari strumenti di sostegno al reddito (CIGO, CISOA, assegno di integrazione salariale).

Per la trasmissione delle domande riferite alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi - crolli - alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). In tal caso, si ricorda, non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento; i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste; le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato; l’informativa sindacale non è preventiva. Le domande di accesso alle prestazioni in parola devono essere corredate dalla relazione tecnica che, laddove la domanda interessi unità produttive o cantieri siti nei territori per i quali sia stato proclamato lo stato di emergenza, può essere presentata in forma semplificata, non essendo necessario dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.

Diversa ipotesi è quella dei datori di lavoro che non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa al cessare degli eccezionali fenomeni meteorologici, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali. In tali casi, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”. Anche in tal casi si applicano i criteri di maggiore favore predetti su anzianità, contributo addizionale, ecc... I datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità o limitarsi ad autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda. In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora la suddetta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, i datori di lavoro possono chiedere una proroga.

La domanda, sia con causale “Incendi - crolli - alluvioni” che “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” può essere proposta anche in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa di plessi organizzativi – quali, a titolo di esempio, cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, filali o agenzie – operanti nei predetti territori, ancorché non qualificabili come unità produttive. A tale fine, nella relazione tecnica a corredo dell’istanza, i datori di lavoro devono specificare la località in cui è situato il plesso organizzativo interessato dall’evento.

L’INPS ricorda inoltre che i periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO fissato in 52 settimane nel biennio mobile. La medesima neutralizzazione opera anche con riferimento al limite massimo di durata nel biennio mobile dei trattamenti di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali. Tali periodi sono, invece, computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015.

Il messaggio riporta anche le indicazioni di riferimento per i datori di lavoro agricoli in materia di accesso alla CISOA. Tali datori possono utilizzare, per gli eventi in discussione, la causale “eventi atmosferici – cod. evento 01”, per una durata massima di 90 giorni nell’anno.