Il Ministero dell'interno, facendo seguito al D.lgs. 203/2016 che attuando la direttiva 2014/36/UE ha rivisto le disposizioni che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri non comunitari per lavoro stagionale, con la circolare 24/11/2016 n. 4725, ha fornito alcune precisazioni, ricordando che sono ancora disponibili 1.500 quote riservate alle domande di lavoro stagionale pluriennale individuate dal Decreto flussi 2016 (DPCM 14/12/2015).

Prima di tutto, ricorda la circolare ministeriale, il citato decreto legislativo modificativo dell’art. 5, c.3 e 24 del T.U. immigrazione, semplificando le condizioni che consentono il rilascio del permesso di soggiorno stagionale, trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori agricolo e turistico/alberghiero.

Dal 24 novembre 216 (giorno di entrata in vigore del D.lgs. 203/2016) lo straniero può ottenere il permesso di soggiorno pluriennale solo se dimostra di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, per prestare lavoro stagionale. La previgente normativa invece richiedeva allo straniero la dimostrazione di essere venuto in Italia per svolgere lavoro stagionale negli ultimi due anni di seguito.

Se lo straniero al termine di validità annuale del permesso di soggiorno indicata sul visto d’ingresso non si presenta all’ufficio di frontiera esterna per il rientro nel suo Pase d’origine, il titolo di soggiorno viene revocato e tutto l’iter deve ricominciare dall’inizio allungando così irrimediabilmente i tempi.

E’ stata anche modificata la disposizione relativa alla sistemazione alloggiativa contenuta nell’art. 22, c.2, lett. b) del T.U. immigrazione. Si prevede che il datore di lavoro debba esibire allo Sportello Unico per l’immigrazione, in occasione della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provare l’effettiva disponibilità.In ogni caso l’abitazione deve rispondere alle vigenti disposizioni che regolamentano l’idoneità alloggiativa. Se l’immobile è locato, il canone applicato non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero, comunque non superiore ad un terzo di tale retribuzione.

Se il datore di lavoro concede l’immobile in locazione, non può decurtare il canone automaticamente dalla retribuzione del lavoratore. Devono quindi essere separati: da un lato la retribuzione dall’altro il canone di affitto.

Una volta inoltrata per via telematica la richiesta di nulla osta all’ingresso allo Sportello Unico per l’immigrazione, questo ha tempo 20 giorni per valutare la pratica. Se non comunica al datore di lavoro il diniego, la domanda si intende accolta purché ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni:

  • La richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei 5 anni precedenti (in origine già autorizzato l’anno precedente) a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
  • Il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore il lavoro e ha rispettato le indicazioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.

Viene confermata la possibilità per lo straniero di essere privilegiato in caso di reingresso in Italia rispetto agli altri cittadini non comunitari che non sono mai venuti nel nostro Paese per motivi di lavoro. Più precisamente il lavoratore già ammesso in Italia per ragioni di lavoro stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti (in origine l’anno precedente) presso lo stesso o diverso datore di lavoro, ha diritto di precedenza al rientro in Italia sempre che abbia rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno e sia rientrato correttamente nello Stato di provenienza alla scadenza del precedente titolo di soggiorno.

Il nuovo art. 24 riconosce ancora la facoltà allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale di richiedere la conversione in un titolo di soggiorno per motivi di lavoro (non stagionale) all’interno dei flussi d’ingresso annualmente previsti con l’apposito DPCM . Dal 24 novembre 2016 però la conversione potrà essere richiesta dopo un periodo di lavoro stagionale di almeno 3 mesi, in luogo dell’aver svolto nell’anno precedente attività di lavoro stagionale, previsto dalla previgente disciplina.

Rimangono esclusi dalle disposizioni contenute nell’art. 24 del T.U. immigrazione: gli stranieri che risiedono in uno Stato membro; gli stranieri che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell’ambito della prestazione di servizi, ivi compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un’impresa stabilita in uno Stato membro nell’ambito della prestazione di servizi; gli stranieri che sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell’Unione; gli stranieri che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione a norma di accordi tra l’Unione e gli Stati membri o tra l’Unione e Paesi terzi.