L’ABI, con la lettera circolare 6/06/2020 prot. n. 1120, ha illustrato le novità introdotte dalla Legge 40/2020 di conversione del DL 23/2020 (c.d. Decreto liquidità) evidenziando soprattutto le misure per il sostegno alla liquidità delle imprese, come la garanzia SACE e quella riconosciuta dal Fondo di garanzia PMI, e la responsabilità dei datori di lavoro contro il rischio di contagio da ovid-19.

Riguardo al SACE, l’ambito di intervento della garanzia è esteso alle associazioni professionali e alle società tra professionisti.

Possono, inoltre, beneficiare della garanzia SACE non solo le PMI che abbiano esaurito la capacità di accesso al Fondo per le PMI ma anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l’ISMEA.

La Legge di conversione conferma la durata dei finanziamenti coperti dalla garanzia SACE fino ad un massimo di 72 mesi. Viene invece aumentato il periodo di preammortamento che può essere richiesto fino a 36 mesi.

Il finanziamento oggetto della garanzia può essere destinato, oltre a sostenere i costi del personale, di investimenti o di capitale circolante, anche al pagamento dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda e, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamento, scadute o in scadenza nel periodo dell’emergenza (ovvero dal 1°marzo 2020 al 31 dicembre 2020) per le quali esiste un oggettiva impossibilità di rimborso conseguente al COVID-19, attestata dal rappresentante legale.

La garanzia è concessa a condizione che l’impresa si impegni a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni per il tutto il 2020. Nel caso in cui l’impresa abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di garanzia, l’impegno deve essere assunto per i successivi 12 mesi. L’impresa beneficiaria deve, altresì, impegnarsi a non delocalizzare la produzione.

Con la conversione del DL 23/2020 è stato inserito l’art. 1-bis che prevede che le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da un’autocertificazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente (ovvero dai soggetti che svolgono, in forma associata, attività professionale autonoma). In questo modo la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

L’ABI inoltre evidenzia le modifiche apportate all’operatività del Fondo di garanzia per le PMI. Sotto il profilo soggettivo l’ambito di intervento delle garanzie è esteso anche alle imprese con un numero di dipendenti inferiori a 499 che abbiano il 25% o più del capitale o dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici, nonché alle associazioni professionali e alle società tra professionisti.

Gli interventi in favore degli investimenti nel settore turistico – alberghiero sono stati estesi anche al settore termale.

Tra le altre novità si segnalano le seguenti: è stata allungata la durata dei finanziamenti da 6 a 10 anni, l’importo massimo del finanziamento è stato innalzato da 25.000 a 30.000 euro, è stata sostituita l’attuale modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento.

L’importo non potrà essere superiore alternativamente a: il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile; il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019, come risultante da ultimo bilancio o da dichiarazione fiscale presentati alla data di presentazione della domanda ovvero da autocertificazione.

Inoltre la circolare ABI sottolinea che viene sostituita e semplificata la formula per determinare l’attuale tasso massimo applicabile prevedendo il Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20% e che è stata estesa la possibilità di accedere alla copertura della garanzia al 100% anche agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Infine l’ABI evidenzia l’art. 29-bis secondo cui i datori di lavoro realizzano l’adempimento dell’obbligo generale di sicurezza (articolo 2087 c.c.) attraverso l’applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso 24 aprile 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, o delle prescrizioni contenute negli altri Protocolli di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In questo modo viene data risposta alle forti preoccupazioni manifestate dal mondo produttivo, concernenti l’ambito di responsabilità delle imprese in relazione al rischio di contagio per i lavoratori da Covid-19. Questione emersa anche a seguito della qualificazione, di tale fattispecie, in termini di infortunio “in occasione di lavoro” da parte dell’art. 42 DL Cura Italia e delle conseguenti indicazioni rese sul punto dall’Inail con la circolare n. 13/2020 (indicazioni in parte mitigate, ma non del tutto superate, dallo stesso Istituto con circolare n. 22/2020).