Esteso fino a 12 anni il periodo di congedo parentale non indennizzabile
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 17/07/2015 n.139, ha precisato che i periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.
L’Istituto previdenziale ritorna sui congedi parentali modificati da DLgs 80/2015 (attuativo dell’art. 1, cc 8 e 9 della Legge delega 183/2014) per fornire ulteriori precisazioni tra le quali che in forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgls.151/2001, e dei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma di cui alla presente circolare la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari).
Inoltre l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 (riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro).
Per quanto riguarda i periodi di congedo parentale indennizzabili, l’INPS distingue i casi in cui l’indennizzo viene riconosciuto a prescindere dalle condizioni di reddito, da quelli in cui l’erogazione è subordinata al reddito del soggetto richiedente.
La prima ipotesi ha luogo quando il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all’indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. In breve l’attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 ai 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore.
L’altra fattispecie si riferisce ai periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato). Questi sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6.531,07 (valore provvisorio – vedi circolare n. 78 del 16 aprile 2015).
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