Con la circolare n. 120 del 1° luglio 2016, l’Inps ha fornito nuove indicazioni riguardanti l’articolo 1, commi da 295 a 297, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali.

Si ricorda che la predetta disposizione riconosce ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, la facoltà di accedere al prepensionamento sulla base dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data del 31 dicembre 2013, ancorché maturino tali requisiti successivamente alla predetta data, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascun o degli anni 2016, 2017 e 2018.

La circolare precisa che ulteriori destinatari della norma in esame sono i lavoratori che:

  • dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, hanno continuato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della medesima azienda editoriale, ovvero, siano stati collocati in mobilità;
  • l’azienda editoriale avrebbe potuto collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, nel limite numerico stabilito per i prepensionamenti autorizzati sulla base dei predetti accordi, e che avrebbero maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 (almeno 32 anni di anzianità contributiva, e maggiorazione convenzionale non superiore a 3 anni) successivamente alla predetta data ed entro il periodo di durata della CIGS.

Tali lavoratori, se non hanno già presentato domanda entro il precedente termine, possono presentarla entro e non oltre il 18 luglio 2016. La domanda deve essere inviata in modalità telematica, per il tramite del patronato ovvero on line accedendo al sito www.inps.it, sezione SERVIZI ONLINE – Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati.