Esposizione ad Agenti Cancerogeni nei Luoghi di lavoro in Italia
A cura della redazione
INAIL pubblica il volume “L’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia” contenente il quadro normativo, gli strumenti operativi e le analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali (SIREP)
Cosa tratta?
Il volume pubblicato sul sito INAIL, ha l’obiettivo di descrivere ed analizzare il fenomeno dell’esposizione professionale ad agenti cancerogeni nel contesto occupazionale italiano e propone le analisi descrittive più significative, da esso derivanti.
In particolare si sofferma sul ruolo del sistema informativo denominato SIREP (Sistema Informativo Registri di Esposizione Professionale), un sistema evoluto di registrazione del flusso dati previsto dall’art. 243 del d. lgs. 81/2008, relativo ai registri di esposizione professionale ad agenti cancerogeni in Italia. Il sistema SIREP si inserisce in un contesto internazionale di banche dati contenente informazioni sulle modalità e caratteristiche dell’esposizione ad agenti cancerogeni.
Il SIREP rappresenta un’esperienza rilevante nel panorama nazionale per la capillarità della rete di informazioni e per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio delle malattie professionali correlate all’esposizione ad agenti cancerogeni sul luogo di lavoro che hanno certamente grande rilevanza per ragioni epidemiologiche, medico legali, storiche e sociali.
Ma facciamo un passo indietro, rivediamo la definizione di agente cancerogeno, la troviamo all’articolo 234 del D.lgs. 81/08 e si intende:
“una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato”.
La presenza di agenti cancerogeni, obbliga il datore di lavoro ad effettuare una valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni e analizzare il livello di esposizione cui sono esposti i lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione ha lo scopo di accertare che il livello di esposizione a tale rischio, sia entro i limiti di sicurezza definiti dalla normativa, in caso contrario, dovranno essere stabilite adeguate misure di prevenzione e protezione per i lavoratori.
I lavoratori per i quali la valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni ha evidenziato un rischio per la salute devono essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria prevista dall’art. 242 d.lgs. 81/2008. Per il lento manifestarsi del fenomeno causa-effetto l’esposizione ad agenti cancerogeni non permette un’immediata correlazione con le cause lavorative, ragion per cui la sorveglianza sanitaria in ambito occupazionale diventa essenziale per la definizione degli interventi di prevenzione primaria dei rischi oncogeni.
Oltre alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti sono iscritti in un registro, in esso, devono essere riportati, per ciascun lavoratore, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente, questo registro deve essere trasmesso all’INAIL. Esso infatti svolge funzioni di:
- sorveglianza epidemiologica dei tumori occupazionali, attraverso un sistema di monitoraggio dei rischi da esposizione e delle patologie neoplastiche correlate;
- raccolta dei dati trasmessi dai datori di lavoro e gestione dei flussi informativi per lo svolgimento delle attività di ricerca epidemiologica.
L’obiettivo principale dell’istituzione del registro è quello di individuare priorità e strategie finalizzate a promuovere interventi di prevenzione primaria nei luoghi di lavoro volti ad eliminare, o quanto meno a ridurre, il numero dei lavoratori esposti ed i livelli di esposizione a cancerogeni occupazionali. Il riconoscimento dei lavoratori esposti a cancerogeni, oltretutto, consente di porre in relazione l’occorrenza delle patologie neoplastiche con esposizioni pregresse, rendendo possibile l’identificazione di situazioni a maggior rischio per la salute e favorendo la loro prevenzione. Altri obiettivi del SIREP sono:
- caratterizzare l’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro al fine di identificare le categorie lavorative e le aree territoriali a rischio per la salute dei lavoratori;
- descrivere ed analizzare l’andamento dei livelli di esposizione e della diffusione del fenomeno nello spazio e nel tempo;
- valutare l’efficacia delle misure di prevenzione e sicurezza adottate nel tempo e costruire una base di conoscenza per la conduzione di studi epidemiologici.
In conclusione, il sistema informativo SIREP rappresenta uno strumento importante per azioni mirate alla riduzione dei rischi cancerogeni occupazionali e al miglioramento delle condizioni di lavoro, oltre a fornire una valida base di conoscenza per studi epidemiologici e indagini di approfondimento.
Quando entra in vigore?
Il volume è stato pubblicato il 21 marzo 2023.
Indicazioni operative
La sorveglianza epidemiologica dell’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro è un elemento essenziale per la definizione degli interventi di prevenzione primaria dei rischi oncogeni.
Secondo la normativa attualmente vigente, il datore di lavoro deve:
- compilare il registro degli esposti con la collaborazione del medico competente;
- trasmettere all’INAIL e all’organo di vigilanza territorialmente competente una copia dei registri di esposizione (e delle variazioni eventualmente intervenute) ogni tre anni e tutte le volte che l’Istituto ne faccia richiesta;
- comunicare all’INAIL la cessazione del rapporto di lavoro;
- consegnare all’INAIL il registro e le cartelle sanitarie dei lavoratori in caso di cessazione dell’attività dell’impresa (entro il termine di 30 giorni);
- richiedere le annotazioni in caso di assunzione dei lavoratori già esposti al rischio di agenti cancerogeni in altre aziende;
- mantenere il segreto professionale e la riservatezza dei dati contenuti nei registri di esposizione e nelle cartelle sanitarie.
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