Il Ministero del lavoro, con la nota n. 5113 del 26 luglio 2016, ha fornito indicazioni in merito all’autocertificazione dell’esonero parziale per la quota disabili, introdotto dal d.lgs. n. 151/2015, in scadenza il prossimo 8 agosto 2016 (termine iniziale rinviato, da ultimo, dal Ministero con la nota n. 4372 del 28 luglio u.s.).

Si ricorda che l’esonero è ammesso per i datori che occupano addetti impegnati in lavorazioni per le quali sia pagato un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille (lavoratori a rischio). Oltre alla presentazione dell’autocertificazione, deve essere versato il contributo esonerativo, pari ad euro 30,64 per ogni giorno e per disabile non occupato. Il versamento deve essere effettuato a favore del Ministero del lavoro al seguente IBAN: IT04A0100003245348027257315.

Quanto alle modalità di trasmissione dell’autocertificazione, si chiarisce che deve avvenire necessariamente in via telematica per il tramite della Banca dati del collocamento mirato. I datori che hanno inviato la stessa con PEC sono tenuti a ripresentarla con le dovute modalità. L’autocertificazione deve essere presentata dal legale rappresentante, che deve essere identificato dal sistema informativo.

Il Ministero fornisce inoltre indicazioni in merito ai limiti della quota di esonero. Si ricorda che la stessa non può essere superiore alla differenza tra la quota di riserva - QR (ovvero quella comprensiva dei lavoratori a rischio) e la quota netta - QN (ovvero quella senza i lavoratori a rischio). Inoltre, la stessa non può essere superiore alla differenza tra la quota di riserva – QR – e il numero di lavoratori con disabilità occupati – LD (pertanto la quota di riserva non deve essere già coperta) e nemmeno al limite massimo esonerabile (60% QR). Se tali condizioni sono rispettate, la quota massima di esonero potrà essere uguale al più basso dei seguenti valori: QR-QN; QR-LD; 60%QR. La circolare riporta utili esempi numerici per una migliore comprensione dei calcoli esposti.

Ulteriori precisazioni riguardano i datori che occupano più di 50 dipendenti con unità produttive in più province. Gli stessi devono applicare una quota di riserva pari al 7% e le regole sono applicate a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate all’esonero. Può però succedere che il computo provinciale non consenta al datore di avvalersi dell’esonero parziale nelle modalità previste o consenta di farlo in eccesso (sopra al 60%): in questo caso è opportuno utilizzare un quadro riepilogativo complessivo che permetta da un lato di autocertificare l’esonero nelle unità produttive provinciali in cui sono occupati lavoratori con disabilità in numero inferiore rispetto a quello prescritto (indipendentemente dai lavoratori a rischio lì occupati), dall’altro limiti la quota di esonero al 60% della quota di riserva complessiva.

Per i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti (quota di riserva di 2 unità), l’esonero massimo di una unità è ammesso solo se il numero dei dipendenti addetti a lavorazioni a rischio è tale da far scendere l’impresa di classe dimensionale (cioè fino a 35), se scomputati dal numero totale di dipendenti. Inoltre, il datore interessato non deve avere i due lavoratori con disabilità, per cui vi è l’obbligo di assunzione, già occupati.

Il datore che occupa da 15 a 35 dipendenti non è ammesso all’esonero, in quanto la quota di riserva è di una sola unità.

Se tra la data in cui è stata presentata l’autocertificazione e l'8 agosto sono intervenute modifiche con riferimento alla quota di esonero, il datore deve ripresentare entro l'8 agosto 2016 l’autocertificazione, indicando la quota di esonero in diminuzione o in aumento. Entro lo stesso termine andrà versato il contributo esonerativo corrispondente alla quota di esonero che risulterà dall’autocertificazione di variazione della quota di esonero ripresentata.