Esonero contributivo se il capo nucleo coltivatore diretto non risulta già iscritto alla previdenza agricola
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 3/11/2017 n.164, ha precisato che l’esonero contributivo previsto, in favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), dall’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta nel caso in cui risulti mancante il requisito della precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto.
Infatti, in merito al requisito delle “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, contenuto nell’art. 1, commi 344, della legge predetta, non vi sono particolari problemi in caso di nuove iscrizioni di soggetti non appartenenti a nuclei CD già esistenti, i quali rientrano indubbiamente nella previsione normativa di applicazione dell’esonero.
Per i casi, invece, di derivazione da un nucleo preesistente, l’INPS con la circolare n. 85/2017 aveva previsto che si doveva ritenere accertato se il nucleo del coltivatore diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti.
Adesso l’INPS chiarisce che la condizione secondo cui il nucleo non deve essere composto dai medesimi soggetti, si ritiene soddisfatta, ai fini della concessione dell’esonero contributivo, se risulta accertata la mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto.
Sempre l’INPS precisa che si è in presenza di nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento del bestiame e attività connesse, stante la definizione dell’imprenditore di cui all’art. 2135 c.c.
Ne consegue che il requisito per l’applicazione dell’esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.
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