Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 3 del 1° febbraio 2016, ha fornito chiarimenti interpretativi con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 che disciplinano le collaborazioni organizzate dal committente e la procedura di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA.
Si ricorda che il predetto decreto ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis (lavoro a progetto) del D.Lgs. n. 276/2003, sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto al 24 giugno 2015.
Il Ministero, con riferimento a quanto predetto, specifica che ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni per l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Per prestazioni esclusivamente personali devono intendersi le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti. Sono continuative quando si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.
Nel caso sussistano i presupposti che giustificano l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, troveranno applicazione tutti gli istituti, legali e contrattuali, normalmente applicabili in forza di un rapporto di lavoro subordinato (trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele in caso di licenziamento, ecc.). Inoltre, saranno irrogate le sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione).
L’art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede alcune fattispecie che esulano dalle disposizioni sinora esaminate. Il Dicastero evidenzia che anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, ma non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione, come nei casi sopra esposti, bensì una etero-direzione ex art. 2094 c.c.
Da ultimo vengono fornite alcune precisazioni in merito alla stabilizzazione delle collaborazioni prevista dall’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale i datori di lavoro che procedono alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di co.co.co. anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di alcuni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Si precisa che se la procedura di stabilizzazione viene avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito della ispezione. L’estinzione degli illeciti è inoltre preclusa con riferimento a quei rapporti di collaborazione trasformati in rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei dodici mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo. Se l’accesso ispettivo ha luogo a procedura di stabilizzazione in corso, il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione. Gli accertamenti relativi al personale interessato dalla stabilizzazione andrebbero svolti al termine della procedura, se sono svolti comunque nel corso della stessa e sono comprovate violazioni, gli ispettori potranno notificare il verbale evidenziando tuttavia al suo interno che gli illeciti potranno considerarsi estinti se risulteranno rispettate le condizioni richieste per la stabilizzazione.
Si chiarisce, inoltre, che la procedura di stabilizzazione non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, se sussistono le ulteriori condizioni richieste per il godimento del beneficio.