L’INPS, con il messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Agosto (DL 104/2020 - 9+9 settimane), con riferimento ai datori rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi (settori dell’Artigianato e della Somministrazione).

Per tali datori, infatti, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 19, co. 6, del D.L. n. 18/2020, e successive modificazioni, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.

Per tale ragione, in riferimento ai suddetti trattamenti di integrazione salariale, è necessario, ai fini della riconoscibilità o meno dell’esonero contributivo alternativo agli stessi, individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19.

Al riguardo, l’INPS ha chiarito che possono accedere all’esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai decreti-legge n. 18/2020 e n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020) per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.