L’INPS, con il messaggio n. 4293 del 2 dicembre 2021, ha fornito indicazioni in merito alla scadenza del pagamento della contribuzione eccedente l’importo dell’esonero straordinario autorizzato di cui all’art. 222, c. 2, del D.L. n. 34/2020, previsto a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

L’istituto ha indicato che la scadenza del relativo versamento è differita al 13 dicembre 2021 (tenuto conto che l’11 dicembre 2021 cade di sabato).

Il pagamento, relativo alle contribuzioni escluse dall’esonero e a quelle dovute a seguito di accoglimento parziale dell’istanza di esonero, potrà essere effettuato mediante rateazione ai sensi dell’art. 2, c0 11, del D.L. n. 338/1989. Sul debito regolarizzato con domanda di rateazione presentata entro il 13 dicembre 2021 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.

Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedente la misura dell’esonero autorizzato.

A decorrere dal 14 dicembre 2021 sulle somme da versare saranno dovute le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La domanda di rateazione presentata a partire dalla medesima data comporterà l’applicazione, oltre alle predette sanzioni, degli interessi di dilazione.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità sarà attestata solo dopo il pagamento della prima delle rate accordate.