L’Inps, con la circolare n. 99 del 14 giugno 2013, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione degli esoneri contributivi previsti, in caso di calamità naturali, per le aziende agricole.
Come noto, il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha previsto la concessione, alle aziende agricole, degli esoneri contributivi per calamità naturali.
La normativa ha lo scopo di garantire le produzioni agricole e zootecniche, nonché le strutture ed infrastrutture aziendali, dai danni conseguenti a calamità naturali o ad eventi eccezionali, tramite azioni di prevenzione volte alla salvaguardia delle imprese agricole.
Per il raggiungimento delle suddette finalità sono previsti, tra l’altro, interventi volti a favorire (a decorrere dal 2005), tramite la concessione di contributi pubblici, la stipula di contratti assicurativi agevolati per le colture assicurabili, gli allevamenti e le strutture individuati dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale di cui all’art. 4 del citato D.Lgs. n. 102/2004.
Limitatamente ai rischi non ammessi alla copertura assicurativa vengono previsti, per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende colpite da calamità o eventi eccezionali, interventi di natura compensativa dei danni, tra i quali l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento.
Per l’accesso ai benefici in esame, le aziende interessate dovranno presentare istanza, in via telematica, con l’indicazione della percentuale di danno subito, accedendo, secondo le consuete modalità, dal sito Internet dell’Istituto (www.inps.it), ai “Servizi on-line” e cliccando su “domanda esonero calamità naturali.
Nelle more dell’aggiornamento del modulo telematico di richiesta del beneficio, le aziende provvederanno:
-    nell’ipotesi in cui abbiano già inoltrato richiesta telematica, a mezzo del modulo allegato alla circolare n. 35/2006, ad integrare la domanda con apposita dichiarazione di responsabilità da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo soggettocontribuente.nomesedecompetente@inps.it(XXXX=sede competente per territorio);
-    nell’ipotesi in cui non abbiano ancora inoltrato alcuna richiesta, ad inviare la stessa a mezzo della procedura telematica di cui sopra e ad allegare alla stessa un file contenente, sia apposita dichiarazione di responsabilità che la copia di un valido documento di riconoscimento del beneficiario, da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo soggettocontribuente.XXXX@inps.it (XXXX=sede competente per territorio).