Con il messaggio n. 3888/2024, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per accedere agli incentivi rivolti alle aziende che assumono percettori di sostegno per la formazione e il lavoro (Sfl) e assegno di inclusione (Adi). Questi strumenti, introdotti dal Decreto Legge n. 48/2023, puntano a favorire l’integrazione lavorativa dei soggetti più vulnerabili.

Tipologie di contratti incentivati
Le agevolazioni sono applicabili per contratti a tempo indeterminato, anche part-time, contratti a termine e apprendistato. Per le assunzioni stabili, l’esonero contributivo è totale (esclusi i premi INAIL) fino a un massimo di 8.000 euro annui per 12 mesi. Per i contratti a termine, invece, la riduzione scende al 50%, con un limite di 4.000 euro annui, sempre parametrati alla durata del contratto.

Requisiti e compatibilità normativa
Le aziende devono rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), possedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) e non violare norme sulla sicurezza. È escluso chi non è in regola con l’assunzione obbligatoria di lavoratori con disabilità, a meno che il lavoratore assunto sia già percettore dell’assegno di inclusione. Gli incentivi sono soggetti ai limiti degli aiuti "de minimis" e cumulabili con altre agevolazioni previste dalla Legge 68/1999.

Il processo di richiesta
Le domande devono essere presentate attraverso il modulo “Esonero SFL-ADI” disponibile sul portale INPS. L’ente verifica la percezione del sostegno da parte del lavoratore, la disponibilità delle risorse e la compatibilità con gli aiuti di Stato. In caso di esito positivo, l’azienda riceve conferma dell’importo massimo spettante.

Conguaglio e arretrati
Per il recupero delle agevolazioni si utilizza il sistema del conguaglio contributivo tramite flussi uniemens. Gli arretrati per le assunzioni effettuate da gennaio 2024 possono essere recuperati entro febbraio 2025, seguendo le istruzioni dettagliate del messaggio INPS.

Punti critici da monitorare
Particolare attenzione è richiesta nel caso di contratti part-time: eventuali variazioni dell’orario di lavoro non comportano modifiche al beneficio, mentre una riduzione dell’orario implica una riduzione proporzionale dell’agevolazione.