Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 5 dell’11 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi ex art. 1, commi 234 e 237, della L. 232/2016.

In particolare, è stato precisato che la disciplina introdotta dalla suddetta legge, concernente il ricorso all’assegno straordinario per il sostegno al reddito in favore dei dipendenti appartenenti al settore del credito ordinario e del credito cooperativo, intende riconoscere al datore di lavoro la facoltà (non, quindi, l’obbligo, come prospettato dall’istante) la relativa procedura, la cui concreta attuazione trova, tuttavia, nell’accordo collettivo di esodo lo strumento con cui individuare, sulla base di appositi criteri, i lavoratori interessati.

Sussiste, invece, l’obbligo, per il datore di lavoro, una volta completata detta procedura, di eseguire il pagamento dei relativi oneri ai fini del riconoscimento dell’assegno straordinario in concomitanza con la risoluzione del rapporto di lavoro.