L’INPS, con il messaggio n. 1360 del 28 marzo 2017, ha reso noto che è stato elaborato un algoritmo di calcolo per valorizzare correttamente la contribuzione correlata sulla base della media delle retribuzioni dei due anni o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che accedono alla prestazione di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7 ter, della L. 92/2012 e che abbiano prestato attività lavorativa in part time, anche per un breve periodo, nell’arco del biennio o quadriennio di riferimento.

Ove nel biennio o quadriennio precedente l’accesso all’esodo il lavoratore abbia fruito di un periodo di part time, il medesimo algoritmo determina il valore delle settimane utili da assegnare mensilmente all’intero periodo oggetto di contribuzione correlata.

Qualora il biennio o quadriennio precedente sia stato interessato unicamente da rapporto di lavoro prestato in regime di full time, il valore delle settimane utili coinciderà esattamente con le settimane di diritto e nessuna riduzione sarà operata sulla misura.

Pertanto - operando in ogni caso l’algoritmo - nell’esposizione della contribuzione correlata flussi mensili Uniemens, i datori di lavoro non dovranno valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo ex art. 4, L. 92/2012.

Dovranno, invece, essere obbligatoriamente indicati i seguenti valori all’interno degli elementi sotto riportati:

  • <Qualifica1> = “T” o “V” a seconda del momento di presentazione della domanda di esodo se antecedente o successivo al 1° maggio 2015;
  • <Qualifica2> = medesimo valore inserito nel flusso relativo all’ultimo mese di attività lavorativa precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.