Esenzioni nomina consulenti ADR, nuovi chiarimenti
A cura della redazione
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso una nuova Circolare recante “Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”
Cosa tratta?
Nuovi chiarimenti sui casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR, ad opera del MIT, con la Circolare n. 13921del 14 maggio, sull'applicazione del DM 7 agosto 2023.
La circolare chiarisce i dubbi interpretativi del DM, esplicitando con esempi le varie condizioni di esclusione o esenzione, illustrando condizioni operative pratiche e fornendo importanti dettagli sulla valutazione delle condizioni di applicazione dei limiti di esenzione 1.1.3.6.
Quando entra in vigore?
Circolare del 14 maggio 2024.
Indicazioni operative
Il DM si applica alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto DM, ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi.
Il DM non si applica alle attività che ricadono in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6.
Non sono previste indicazioni specifiche per il registro che, in forma digitale o cartaceo, può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione di essere costantemente e tempestivamente aggiornato con le informazioni minime richieste all'art. 4.
La Circolare in esame chiarisce altresì, in materia di formazione, che la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.
In ultimo, sottolinea che gli obblighi di ciascun operatore sono elencati espressamente nel capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell'ADR.
Riproduzione riservata ©